Giudice Sportivo: nessuna sanzione per i viola. Deiola salterà il match contro la Fiorentina
Ecco di seguito le sentenze emesse dal Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno di Serie A

La Lega Serie A ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 32a giornata di Serie A Enilive 2024/2025.
Le decisioni del Giudice Sportivo: questioni squalifiche
Nel match contro la Fiorentina di lunedì all'Unipol Domus di Cagliari, sarà assente Deiola, a causa di una squalifica perché diffidato. Durante la sfida dei rossoblù contro l'Inter a San Siro, il giocatore ha rimediato un'ammonizione al 69'.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FILA Daniel (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino): per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
DEIOLA Alessandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Le ammende della 32a giornata
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori,
nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di
giuoco; per avere inoltre, al 32° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere infine, al termine della gara, 204/590 lanciato un seggiolino in un settore limitrofo in quel momento privo di spettatori; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica ne recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.