Ecco quanto disposto dal Tar Toscana sul ricorso di PLN Project contro il restyling del Franchi:

"Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente. Come correttamente rilevato dalla controinteressata, la tutela del diritto morale d’autore dell’architetto deve essere riportata alla specifica previsione di cui all’art. 20, 2° comma della l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) che non è inutile riportare integralmente: “nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni”. Sulla base della previsione, una pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (pienamente condivisa dalla Sezione) ha rilevato come “il diritto morale di cui all’art. 20 comma 2 l.a. …(possa) essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, N. 00629/2023 REG.RIC. essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Tale diritto non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera e nemmeno dagli eredi i quali, quand’anche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali e artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. La necessaria capacità creativa costituisce qualità personale che viene meno con il decesso dell’artista. La generica possibilità, per gli eredi, di far valere il diritto morale d’autore del dante causa prevista dall’art. 23 della l. 633 del 1941 trova quindi un preciso limite, nel caso delle opere di architettura, in un'“interpretazione logica e teleologica, (che) induce a ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale di autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possano essere esercitate senza necessità dell’apporto personale e diretto dell’autore. […] Ed è altresì chiaro che lo studio e l’attuazione delle modifiche sono facoltà strettamente personali, che possono essere esercitate solo dall’autore, e non dai suoi eredi, atteso che lo studio e l’attuazione delle modifiche implicano il possesso di cognizioni tecniche e di doti artistiche che intrinsecamente appartengono solo all’autore". L’inammissibilità del ricorso deriva anche da una serie ulteriore di considerazioni. Nel caso di specie, lo Statuto della ricorrente esibito in giudizio non evidenzia, infatti, per nulla, all’art. 3, l’attribuzione alla Fondazione di compiti di tutela del diritto morale d’autore dell’arch. Nervi, ma solo finalità di tutela dei suoi archivi (secondo comma) e finalità promozionali della conoscenza della relativa opere (anche con riferimento all’organizzazione di attività e manifestazioni a carattere commerciale); anche per effetto della già richiamata non trasmissibilità del diritto morale d’autore delle opere di architettura prevista sopra richiamata, deve pertanto N. 00629/2023 REG.RIC. ritenersi che il generico riferimento alla possibilità che la Fondazione possa essere “aussi titulaire de droits intellectuels” previsto dall’art. 3 dello Statuto si riferisca ai diritti delle opere presenti in archivio o alle attività di divulgazione realizzate dalla Fondazione e non al diritto morale d’autore delle opere di architettura dell’Arch. Nervi”.

Infine, conclude il Tribunale:Condanna la Fondazione ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP se dovute per ciascuna delle parti resistenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

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